La revisione straordinaria di un’auto, moto, tricicli, taxi, NCC, pulmini 9 posti, Camper e Autocarri; è una revisione parziale che può essere ordinata dall’Ufficio, ai sensi dell’articolo 80 del Codice della Strada – comma 7. Questa viene richiesta su un veicolo che, a seguito del suo coinvolgimento in un incidente stradale, ha riportato danni che possono interessare i dispositivi di sicurezza (freni, sospensioni, ecc…) oppure la carrozzeria e quindi le parti strutturali del veicolo. Un’ altro motivo per cui può essere richiesta la revisione straordinaria del veicolo è quando gli organi di polizia segnalano dei dubbi sui requisiti di sicurezza, rumorosità e inquinamento prescritti. Questo può accadere durante un controllo di routine. Nella maggior parte dei casi vige l’obbligo di fare la revisione straordinaria auto e moto dopo un incidente stradale. In questo caso l’organo competente riferirà all’ufficio incaricato della D.T.T. in seguito alla rilevazione di gravi danni che possono mettere a repentaglio la sicurezza su strada. Il conducente verrà anche avvisato su che documenti portare per terminare la revisione straordinaria. La procedura prevista dalla Motorizzazione per espletare la revisione straordinaria è la stessa prevista per quella ordinaria. Nel caso in cui venga richiesto questo controllo in seguito ad un incidente la vettura deve essere preventivamente riparata. Tutte le parti aggiustate devono essere documentate e corredate da una certificazione di riparazione rilasciata da chi ha eseguito questo ripristino.
La revisione straordinaria può essere eseguita solo presso gli uffici Motorizzazione Civile (UMC).L’operazione di revisione straordinaria non vale come revisione periodica o annuale perchè verifica solo le componenti segnalate dagli organi della polizia. Eccezione vien fatta, però, se la revisione scade entro l’anno in corso: in tal caso si eseguono tutti i controlli di rito e la revisione può considerarsi completa. Inoltre puo’ essere ordinata la Revisione Straordinaria dalle stesse Forze dell’ Ordine nel caso in cui un autocarro oppure un veicolo venga trovato durante i controlli con piu’ persone di quelle consentite a bordo, carico consentito extra o sporgente fuori limite, o presenza di ruggine sulla carrozzeria e con lucchetti sporgenti alle porte.
Per i veicoli con la revisione scaduta è consigliabile la prenotazione cartacea per effettuarla nella data e ora stabilita ( questa modalità permette di arrivare da casa al Centro Revisione senza incorrere nella multa, in caso di controllo delle Forze dell’ Ordine ) .
Inoltre precisiamo che il riscontro della Revisione scaduta è molto facile per gli agenti di controllo con l’ausilio delle telecamere fisse in strada ed autostrada e da quelle posizionate sulle vetture delle stesse Forze dell’ Ordine , oltre ai rischi nei controlli di pattuglia. Inoltre si incorre nella sanzione anche se il veicolo è parcheggiato nella strada pubblica (con Revisione scaduta infatti il veicolo deve essere detenuto in luogo privato). Con il veicolo sprovvisto di revisione, inoltre, l’assicurazione in caso di sinistro stradale, può non pagare il danno, anche se a vostro favore.
Omessa Revisione ( art . 80, comma 14 ) sanzione pecuniaria da e. 168,00 a e. 679,00 e sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione , Ripetuta Omessa Revisione ( art. 80, comma 14 ) sanzione pecuniaria raddoppiata da e. 310,00 e ritiro della carta di circolazione , Omessa Revisione di veicolo circolante in autostrada ( art 176, comma 18 ) da e. 168,00 a e, 679,00 e sequestro del veicolo
N.B.: Come stabilito dalla circolare Prot. n. 2919/M 366 del 09/10/01, in caso di carta di circolazione ritirata per omessa revisione non più è possibile effettuare la visita presso le officine private per cui la revisione dovrà essere effettuata obbligatoriamente presso gli Uffici Provinciali del D.T.T.
Nel caso in cui la revisione venisse respinta, il cliente è tenuto al versamento dell’intero costo di revisione, e quindi eseguire i lavori segnalati necessari da effettuare sul veicolo e successivamente quelli realizzati verranno inseriti in cartella tecnica. Poi si ripete la revisione presso lo stesso centro autorizzato o in motorizzazione civile con conseguente onere intero. I lavori segnalati sono accompagnati da relativa fattura.
Le auto immatricolate all’ estero troveranno sul libretto solamente l’anno d’ immatricolazione e non giorno e mese , per tali vetture il mese di scadenza della revisione è quello di Gennaio , le auto usate e/o radiate dal P.R.A. per l’esportazione devono effettuare la revisione prima della cancellazione dal registro automobilistico.
Nel caso di revisioni periodiche le auto in demolizione se marcianti , devono essere revisionate prima della eventuale demolizione.
CARTA DI CIRCOLAZIONE: il libretto nuovo è disponibile sul Ced della Motorizzazione dopo 72 ore circa dalla sua emissione , prima di ciò non è quindi possibile effettuare la revisione.
Settori:
Questi autoveicoli devono essere sottoposti a revisione a partire dall’anno successivo a quello di prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni anno entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione.
Riguardano:
Devono essere sottoposti a revisione periodica per la prima volta nel quarto anno successivo a quello di prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni due anni entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione.
N. B.: Eventuale carrello appendice deve OBBLIGATORIAMENTE essere sottoposto a revisione INSIEME al veicolo al quale è abbinato
Per tutti i veicoli storici in cui dovesse risultare assente il codice omologazione in archivio ed è quindi sostituito con un generico codice ” OK ” e superano la prova di revisione con esito regolare, verrà riportata al posto della data di scadenza l’annotazione: ” scadenza da verificare, recarsi presso UMC “. L’attestato è comunque valido, ma prima della successiva revisione è necessario recarsi presso gli Uffici della Motorizzazione per l’aggiornamento dei dati. Fra i veicoli atipici, previsti dal comma 4 dell’art. 80 del Nuovo Codice della Strada, sottolineamo particolarmente quelli definiti dall’art. 60 N.C.d.S., cioè i motoveicoli e gli autoveicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico. Finora non era mai stato pubblicato un decreto attuativo dell’art. 80 riguardante i veicoli atipici; dapprima non erano perciò sottoposti ad obbligo di revisione; con la Circolare del D.T.T. n. 4437/M360 del 26/11/2003, punto 10 questa situazione era stata sanata venendo sottolineato l’obbligo della revisione annuale per questi veicoli in caso di circolazione su strada (in quanto “atipici”). Finalmente, il 19 marzo 2010 é stato pubblicato sul Supplemento.
Ordinario n. 55 alla Gazzetta Ufficiale n. 65, ed é entrato in vigore il giorno successivo, l’apposito Decreto 17 dicembre 2009 (“Disciplina e procedure per l’iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri, nonché per la loro riammissione in circolazione e la revisione periodica”) che ne disciplina i requisiti e, fra le altre cose, ne riporta la revisione a cadenza BIENNALE; le disposizioni complementari al decreto sono fornite dalla Circolare prot. n. 19277/23.25 del 3 marzo 2010. Si sottolinea che i veicoli di interesse storico e collezionistico costruiti prima del 1° gennaio 1960 sono effettuate esclusivamente dai competenti uffici motorizzazione civile (vedi Allegato III al citato Decreto).
Nel 2010 devono quindi essere sottoposti a revisione gli autoveicoli immatricolati per la prima volta nel 2006 entro il mese di rilascio delle Carta di Circolazione e quelli già revisionati nel 2008 entro il mese in cui è stata effettuata l’ultima revisione.
Non è consentita la circolazione dopo la scadenza della revisione, tuttavia gli autoveicoli sottoposti a revisione annuale, e solo questi, possono circolare fino alla data della prima prenotazione se questa è stata effettuata entro la scadenza.
Rimorchi di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t.
Per l’anno 2018 resta ancora in vigore il D.M. 17/01/2003 che dispone la revisione dei rimorchi di massa complessiva fino a 3,5 t immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1997, con esclusione di quelli che successivamente al 1° gennaio 1999 siano stati sottoposti a visita e prova ai sensi degli articoli 75 o 80 del Codice della Strada.
D.L. 17 marzo 2020 del Consiglio dei Ministri. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consigli dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di vista e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 ovvero alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo.